Dopo un lungo periodo di incubazione, a gennaio 2021 è entrato definitivamente in vigore lo scontrino elettronico. Facciamo un po’ di chiarezza sull’argomento.
Cos’è lo scontrino elettronico?
Introdotto con la finalità ultima di contrastare l’evasione fiscale, lo scontrino elettronico è obbligatorio per tutti gli esercenti. Esso impone a tutti i possessori di partita IVA di salvare ed inviare i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla loro memorizzazione.
A parte questa differenza, lo scontrino elettronico ha tutte le caratteristiche di un normale scontrino, benché venga emesso da un registratore di cassa telematico.
A dire il vero, lo scontrino telematico non deve essere necessariamente stampato, poiché la sua versione elettronica viene registrata e inviata in forma digitale all’agenzia delle Entrate. Il venditore, tuttavia, può decidere di stamparne una versione cartacea da consegnare al cliente. É bene però sottolineare che lo scontrino cartaceo non ha una validità fiscale.
Scontrini elettronici – obblighi ed esoneri
Tuttavia, non tutti i possessori di partita IVA sono soggetti all’obbligo di emissione dello scontrino elettronico. A norma di legge, sono legati allo scontrino telematico i soggetti descritti dall’articolo 22 del DPR IVA, che potremmo riassumere in tutti i commercianti al minuto.
I soggetti che invece non rientrano nell’obbligo di scontrino elettronico sono:
- tabaccai;
- giornalai;
- tassisti;
- servizio pubblico;
- ecc.
Per riassumere, si può dire che sono esonerate dall’obbligo tutte le attività che esulano dalla certificazione dei corrispettivi.
Sanzioni
Ma cosa rischia chi non si adegua alle nuove norme? Vediamolo:
- in caso di mancata (o tardiva) memorizzazione e invio dei dati la sanzione corrisponde al 90% dell’imposta;
- in caso di violazioni che non incidano direttamente sulla liquidazione del tributo, la sanzione è pari al 100 euro per trasmissione.
- nel caso di violazioni ripetute (4 in 5 anni) viene applicata la sospensione della licenza/autorizzazione da tre giorni a un mese;
- nel caso di violazioni ripetute superiori a 50.000 euro, i giorni di sospensione diventano da uno a 6 mesi.